Il vettore aereo cancella il volo con comunicazione tardiva. Il passeggero ha diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004, oltre al rimborso del biglietto o all’imbarco su volo alternativo. Lo Studio gestisce la procedura di recupero in via stragiudiziale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

16 − 6 =

Compila il form con i tuoi dati e fissa il tuo primo incontro online o in Studio. Ti contatteremo nel minor tempo possibile.

In che giorno posso chiamarti?
A che ora posso chiamarti?