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ESPERTI IN DIRITTO CONDOMINIALE
L'assemblea ha approvato un intervento straordinario con una ripartizione delle spese che non corrisponde ai criteri di legge, oppure ha deliberato in mancanza dei quorum previsti, o ancora non hai partecipato all’assemblea non avendo ricevuto una valida convocazione. Lo studio valuta la fondatezza delle tue pretese, verificando la validità della delibera che intendi impugnare.
Il tuo soffitto è danneggiato. Le infiltrazioni provengono dall'appartamento del piano di sopra o dalle parti comuni. L'amministratore rimanda, l'altro condomino nega la propria responsabilità, l'assemblea non delibera l'intervento. Nel frattempo il danno si estende e i costi aumentano. La responsabilità esiste: identificarla con precisione normativa è il primo passo per ottenere il risarcimento.
Rumori, schiamazzi, uso di elettrodomestici in orari non consentiti o animali domestici che arrecano disturbo, violando le prescrizioni contenute nel regolamento condominiale, violazione delle regole stabilite sull’uso turnario dei beni comuni, appropriazione indebita di un posto auto che ti era stato assegnato con decisione all’unanimità dall’assemblea. In tutti questi casi hai fondate ragioni per richiedere ed ottenere la cessazione delle turbative o moleste recate da terzi ai tuoi diritti.
Il Codice Civile riconosce al singolo condomino strumenti giuridici azionabili in sede stragiudiziale e giudiziale. Lo Studio valuta quale strumento è più adeguato al tuo caso specifico e gestisce la procedura nelle sedi competenti.
Ai sensi dell'art. 1137 c.c., ogni condomino dissenziente o assente può impugnare le delibere adottate in violazione di legge o del regolamento condominiale entro 30 giorni. Lo Studio esamina il verbale, identifica i vizi formali e sostanziali della delibera e gestisce il procedimento di impugnazione nelle sedi competenti.
La ripartizione delle spese deve rispettare i criteri degli artt. 1123 e ss. c.c. e le tabelle millesimali allegate al regolamento. Se la delibera che approva la ripartizione è viziata, può essere impugnata entro 30 giorni. Se le tabelle sono errate nella loro formulazione originaria, è possibile richiederne la revisione giudiziale ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.
In caso di danni da infiltrazioni, cedimenti strutturali o utilizzo abusivo delle parti comuni, lo Studio assiste nell'accertamento delle responsabilità, nella quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale e nella gestione della procedura risarcitoria, in sede stragiudiziale o giudiziale a seconda delle circostanze.
Il primo passo è capire se la tua pretesa è fondata e se sei ancora in tempo per agire. Lo Studio esegue questa valutazione prima di qualsiasi altro avanzamento e gestisce ogni fase del procedimento, dalla consulenza alla predisposizione dell’azione giudiziale.
Descrivici la questione e forniscici tutta la documentazione disponibile: verbale assembleare, regolamento condominiale, comunicazioni con l'amministratore, documentazione fotografica dei danni. Lo Studio esaminata la documentazione, verificherà i termini per agire e fornirà una prima valutazione sulla fondatezza della pretesa. Se la pretesa non è fondata o se i termini sono scaduti, verrà comunicato esplicitamente in questa fase.
Sulla base della valutazione preliminare, lo Studio definirà la strategia più adeguata al caso specifico. Verrai informato sui tempi prevedibili, sui costi del procedimento e sulle concrete possibilità di successo prima di qualsiasi decisione.
Lo Studio gestisce ogni fase del procedimento: dalla notifica degli atti alla gestione delle udienze, fino alla sentenza o all'eventuale accordo transattivo. Verrai aggiornato su ogni sviluppo rilevante senza dover sollecitare informazioni.
DOMANDE E RISPOSTE
Il diritto di impugnare le delibere assembleari caratterizzate da vizi che le rendono annullabili spetta sia ai condomini dissenzienti che a quelli assenti. Per i condomini assenti il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione del verbale, non dalla data dell’assemblea. L’assenza non costituisce acquiescenza alla delibera e non preclude in alcun modo il diritto di impugnazione. Il punto critico non è l’assenza: è la data di ricezione del verbale.
Il pagamento della quota condominiale non equivale a rinuncia al diritto di contestare la delibera che ha approvato la ripartizione in violazione dei criteri stabiliti dalla legge o da regolamento di condominio approvato all’unanimità. Se la delibera è nulla, può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, indipendentemente dal fatto che le spese siano già state versate. Il recupero di quanto pagato in eccesso è una delle voci di danno che può essere richiesta nel procedimento di impugnazione.
Il condomino dispone di due strumenti principali nei confronti dell’amministratore inadempiente. In sede assembleare può proporre la revoca dell’incarico; in sede giudiziale può, in presenza di gravi irregolarità nella gestione, chiedere che l’autorità giudiziaria disponga d’ufficio la revoca, salvo, in ogni caso, il diritto per il condominio di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della cattiva gestione.
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