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Recuperiamo fino a €600 per passeggero ai sensi del Reg. 261/2004
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ESPERTI IN DIRITTO DEL TURISMO
Il vettore aereo nega l'imbarco per eccesso di prenotazioni rispetto alla capacità dell'aeromobile. Ai sensi degli artt. 4 e 7 del Reg. CE n. 261/2004, il passeggero ha diritto a compensazione pecuniaria da 250€ a 600€ in funzione della distanza della tratta, al rimborso integrale del biglietto o all'imbarco su volo alternativo verso la destinazione finale e, ove necessario, all'assistenza in termini di pasti, pernottamento e trasporto.
In caso di cancellazione del volo, il vettore è tenuto a offrire al passeggero la scelta tra rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni e imbarco su volo alternativo verso la destinazione finale. È altresì dovuta la compensazione pecuniaria da 250€ a 600€, salvo che il vettore dimostri che la cancellazione è riconducibile a circostanze eccezionali non evitabili con l'adozione di tutte le misure del caso, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Reg. CE n. 261/2004.
Il ritardo superiore alle 3 ore all'arrivo alla destinazione finale genera il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. CE n. 261/2004. Il ritardo superiore alle 2 ore genera il diritto all'assistenza ai sensi dell'art. 9. Il passeggero non è in alcun caso tenuto ad accettare voucher in sostituzione della compensazione pecuniaria in denaro.
Il Regolamento CE n. 261/2004 stabilisce in modo preciso e vincolante le tutele riconosciute al passeggero aereo in caso di inadempimento del vettore. Di seguito le tre principali forme di tutela azionabili.
In caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo superiore alle 3 ore alla destinazione finale, il passeggero ha diritto a compensazione pecuniaria calcolata sulla base della distanza chilometrica della tratta: 250€ fino a 1.500 km, 400€ tra 1.500 e 3.500 km, 600€ oltre 3.500 km.
In caso di cancellazione del volo o ritardo superiore alle 5 ore, il passeggero ha diritto a scegliere il rimborso integrale del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non effettuata, entro 7 giorni dalla richiesta.
In caso di negato imbarco o cancellazione, il vettore è tenuto a garantire al passeggero l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale nel più breve tempo possibile, ovvero in una data successiva di sua scelta, compatibilmente con la disponibilità dei posti.
Il nostro studio legale nasce per semplificare la tutela dei passeggeri, trasformando i gravi disagi e i fastidi causati dai vettori aerei in soluzioni concrete e risarcimenti certi. Grazie a una profonda conoscenza del Regolamento (CE) n. 261/2004, garantiamo l’effettiva applicazione dei tuoi diritti minimi in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo.
Compila il form presente sulla pagina. Lo Studio verificherà la sussistenza dei presupposti previsti dal Reg. CE n. 261/2004 in relazione alla tratta, all'orario ed alla tipologia di inadempimento del vettore.
Esamineremo la documentazione fornita dal passeggero e, ove sussistano i presupposti, predisporremo la richiesta formale di compensazione nei confronti del vettore aereo.
Lo Studio gestisce l'intera fase di interlocuzione con il vettore aereo, dalla diffida formale all'eventuale procedura di conciliazione o giudizio. Il cliente è informato in modo puntuale ad ogni passaggio rilevante del procedimento.
DOMANDE E RISPOSTE
Il diritto alla compensazione pecuniaria sorge in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo superiore alle 3 ore all’arrivo alla destinazione finale. Gli importi previsti dall’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 sono i seguenti: 250€ per tratte fino a 1.500 km; 400€ per tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km; 600€ per tutte le altre tratte. Tali importi possono essere ridotti del 50% qualora il vettore offra l’imbarco su volo alternativo con un ritardo contenuto rispetto all’orario originariamente previsto.
Ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE n. 261/2004, il vettore è tenuto a fornire pasti e bevande in misura adeguata all’attesa, sistemazione alberghiera ove necessario, trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione e due comunicazioni telefoniche o via posta elettronica. Tale diritto sorge in caso di ritardo superiore alle 2 ore, cancellazione o negato imbarco, indipendentemente dalla causa dell’inconveniente.
Il vettore può opporre l’eccezione di circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Reg. CE n. 261/2004, invocando eventi quali condizioni meteorologiche avverse, instabilità politica, rischi per la sicurezza o scioperi non imputabili al vettore. Tale eccezione è tuttavia oggetto di interpretazione restrittiva da parte della giurisprudenza comunitaria. Lo Studio valuta caso per caso la fondatezza dell’eccezione opposta dal vettore e, ove infondata, procede con la contestazione nelle sedi opportune.
Il passeggero ha diritto di scegliere liberamente tra il rimborso integrale del biglietto e l’imbarco su volo alternativo verso la destinazione finale. In caso di accettazione del volo alternativo con ritardo significativo rispetto all’orario originariamente previsto, il diritto alla compensazione pecuniaria rimane comunque dovuto, salvo che il vettore dimostri la sussistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 5 comma 3. La scelta spetta esclusivamente al passeggero e non può essere condizionata dal vettore.
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