Ottieni il tuo risarcimento in 3 semplici passaggi. Inizia da qui.
Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Reg. UE 2016/679. Le informazioni fornite sono utilizzate esclusivamente per la gestione della richiesta.
ESPERTI IN DIRITTO DEL TURISMO
Il viaggiatore si trova assegnato ad una struttura ricettiva di categoria inferiore rispetto a quella indicata nel contratto, ovvero con caratteristiche, servizi o ubicazione difformi da quanto pattuito. In tali ipotesi il tour operator è tenuto al rimborso della differenza di prezzo ed all’eventuale risarcimento del danno ulteriore subito dal viaggiatore, ivi incluso il danno da vacanza rovinata. C'è una discrepanza oggettiva tra la descrizione del pacchetto e il servizio reso.
Accade con una certa frequenza che villaggi turistici e strutture "all inclusive" non garantiscano i servizi pubblicizzati nel contratto. Quando l'inadempimento è documentabile ed incide in modo significativo sull'esecuzione del contratto, il tour operator risponde ai sensi dell'art. 43 del Codice del Turismo. È opportuno raccogliere ogni prova utile durante il soggiorno, incluse comunicazioni scritte con la struttura o con il rappresentante del tour operator. Il tour operator non ha fornito parti sostanziali del pacchetto acquistato.
Condizioni igieniche inadeguate, strutture fatiscenti o in stato di degrado, servizi di pulizia assenti o insufficienti costituiscono ipotesi di inesatta esecuzione del contratto di pacchetto turistico. La prova fotografica e documentale raccolta durante il soggiorno è determinante ai fini della valutazione della pretesa risarcitoria. È possibile richiedere risarcimento sia per il danno patrimoniale che per il danno non patrimoniale da vacanza rovinata. La prestazione è eseguita con standard qualitativi inferiori a quelli minimi garantiti e pattuiti.
Il Codice del Turismo, agli artt. 42 e ss., disciplina in modo preciso le tutele riconosciute al viaggiatore in caso di inesatta esecuzione o inadempimento del contratto di pacchetto turistico da parte del tour operator.
In caso di difetto di conformità, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo proporzionale alla durata dell'inadempimento, salvo che questo sia imputabile al viaggiatore o a cause di forza maggiore.
Il viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento del danno ulteriore da inadempimento, compreso il danno da vacanza rovinata (ex art. 46 Codice del Turismo), inteso come pregiudizio derivante dalla perdita del tempo libero e dal mancato godimento della vacanza.
In caso di grave inadempimento del tour operator, il viaggiatore può richiedere la risoluzione del contratto con rimborso integrale, oltre al risarcimento del danno ulteriore ex artt. 43 e 46 del Codice del Turismo.
La tutela del viaggiatore per inadempimento del tour operator esige rigorosa prova documentale e qualificazione giuridica. La procedura per il risarcimento del danno da vacanza rovinata è gestita integralmente dallo Studio.
La prima fase prevede l'esame della fondatezza della pretesa tramite analisi documentale (contratto, prenotazione, corrispondenza e prove fotografiche), al fine di verificare la sussistenza dei presupposti ex artt. 42 e ss. del Codice del Turismo.
Lo Studio esaminata la documentazione, verificata l’esistenza di un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, provvederà a richiedere ai responsabili il giusto risarcimento, predisponendo gli atti per il giudizio nel caso in cui non si addivenisse ad una bonaria soluzione. Sempre garantendo costante informativa su opzioni strategiche, tempistiche e costi del procedimento.
Lo Studio garantisce assistenza giudiziale completa, dalla notificazione dell’atto introduttivo sino alla sentenza o alla transazione, assicurando tempestivi aggiornamenti su ogni sviluppo processuale rilevante.
DOMANDE E RISPOSTE
Ai sensi dell’art. 49 del Codice del Turismo, il viaggiatore è tenuto a presentare reclamo al tour operator senza ritardo ingiustificato, tenuto conto delle circostanze del caso. Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni dalla data di rientro dalla destinazione finale del pacchetto, ovvero di tre anni qualora il pacchetto comprenda il trasporto di persone. È pertanto opportuno non procrastinare la valutazione del caso e raccogliere la documentazione disponibile nel più breve tempo possibile.
L’assegnazione a una struttura ricettiva di categoria inferiore o con caratteristiche difformi da quelle indicate nel contratto costituisce inadempimento del tour operator ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo. Il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo proporzionale alla difformità riscontrata e al risarcimento del danno ulteriore, ivi incluso il danno da vacanza rovinata qualora l’inadempimento abbia inciso in modo significativo sulla finalità turistica del contratto. Ai fini della valutazione della pretesa è determinante la documentazione raccolta durante il soggiorno.
L’accettazione di un rimborso parziale non preclude di per sé ulteriori pretese risarcitorie, salvo che il viaggiatore abbia sottoscritto una quietanza liberatoria o un accordo transattivo con rinuncia espressa a ogni ulteriore pretesa. Prima di accettare qualsiasi proposta di rimborso da parte del tour operator, è opportuno sottoporla a valutazione legale per verificare se l’importo proposto è congruo rispetto al danno effettivamente subito.
Il danno da vacanza rovinata è una voce di danno non patrimoniale riconosciuta dalla giurisprudenza e disciplinata dall’art. 46 del Codice del Turismo. Comprende il pregiudizio derivante dalla perdita del tempo libero, dal mancato riposo e dal mancato godimento della vacanza, elementi che il giudice valuta in via equitativa tenuto conto della durata del soggiorno, dell’entità dell’inadempimento e dell’incidenza di quest’ultimo sulla finalità turistica del contratto. Tali voci di danno si aggiungono al rimborso proporzionale del corrispettivo pagato e sono autonomamente risarcibili.
Compila il form con i tuoi dati e fissa il tuo primo incontro online o in Studio. Ti contatteremo nel minor tempo possibile.