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LE DIVERSE VOCI DEL DANNO NON PATRIMONIALE (DANNO BIOLOGICO, MORALE, DINAMICO RELAZIONALE, ESTETICO) E LA PERSONALIZZAZIONE

LE DIVERSE VOCI DEL DANNO NON PATRIMONIALE (DANNO BIOLOGICO, MORALE, DINAMICO RELAZIONALE, ESTETICO) E LA PERSONALIZZAZIONE

LE DIVERSE VOCI DEL DANNO NON PATRIMONIALE (DANNO BIOLOGICO, MORALE, DINAMICO RELAZIONALE, ESTETICO) E LA PERSONALIZZAZIONE

Avv. Mattia Lorenzo Calamita

In base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale, quale lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore di scambio, costituisce una categoria ampia, comprensiva di diverse voci di danno (danno biologico, danno morale, danno tanatologico ecc.). Occorre, pertanto, conoscere a fondo le differenze tra le stesse, considerato anche che "ove esse ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando, l’obbligo del giudice di considerare tutte le peculiari modalità nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale” qualora ne ricorrano i presupposti (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).
Analizziamo, perciò, le diverse voci di danno non patrimoniale, partendo dal danno biologico.
Per danno biologico, secondo la definizione offerta dagli artt. 138 comma 2 e 139 comma 2 del D.Lgs. 209/2005, s’intende la “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulle sue capacità di produrre reddito”.
Esso è pregiudizio ontologicamente diverso (e distinto) dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza o turbamento interiore patito dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ed è ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, potendo, però, essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. sez. civ. I, Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018).
La personalizzazione del danno biologico perciò risulta essere banalmente un metodo di calcolo del quantum dovuto al danneggiato, riservato all’attività decisoria del giudicante, che può personalizzare il danno biologico in presenza dei presupposti sopra indicati, al fine di adeguare la somma risarcitoria al danno nel concreto riportato.
Non sempre risulta agevole, tuttavia, identificare quando ci si trovi di fronte a circostanze peculiari tali da giustificare una personalizzazione del danno biologico e quando invece si debba ritenere che lo sconvolgimento subito dal lesionato debba essere qualificato solo come danno dinamico relazionale.
All’uopo, si evidenzia che l’incidenza di una menomazione permanente sulle quotidiane attività dinamico relazionali della vittima non è un danno diverso dal danno biologico ma è proprio ciò che lo compone.
In effetti, nell’ambito della lesione della salute e dei suoi profili dinamico relazionali, vi possono essere conseguenze comuni a tutti i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze peculiari che abbiano reso il pregiudizio subito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari. Orbene, mentre le prime vengono liquidate dietro mera dimostrazione del grado di invalidità, le seconde richiedono la prova concreta ed effettiva del maggior pregiudizio subito onde ottenerne il risarcimento mediante personalizzazione del danno.
In altri termini, un considerevole (ma “normale”, ossia quello che avrebbe subito qualsiasi soggetto dello stesso sesso ed età del danneggiato) sconvolgimento della vita relazionale può incidere esclusivamente nella valutazione medico legale del grado di invalidità riportata dalla vittima, ma non fonda alcuna richiesta di personalizzazione del danno biologico, così come riconosciuto in sede di visita medico legale.
Come anticipato, invece, il danno morale è costituito da quei “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 12-09-2022, n. 26805).
Da ultimo, il danno estetico consiste nella modificazione in senso peggiorativo dell’aspetto estetico della persona, quale conseguenza di una lesione personale subita per effetto di un evento di danno. Chiaramente esso oltre a generare problemi fisici, può avere ripercussioni sulla psiche del soggetto, causandogli disturbi.
V’è da dire che anche tale ultima voce di danno fa parte del danno biologico e non richiede un risarcimento ad hoc, ma della menomazione estetica e delle conseguenze emotive che ne derivino, ne terrà conto il medico in sede di quantificazione della percentuale di invalidità permanente riportata dal lesionato (Cass. civ., sez. VI – 3, 9 settembre 2022, n. 26584).