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DIRITTO CIVILE e DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI – TARGA POLACCA E RISARCIMENTO DEI DANNI

DIRITTO CIVILE e DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI – TARGA POLACCA E RISARCIMENTO DEI DANNI

DIRITTO CIVILE e DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI – TARGA POLACCA E RISARCIMENTO DEI DANNI

Avv. Mattia Lorenzo Calamita


Premesso che il soggetto titolare del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni riportati da uno veicolo danneggiato in conseguenza di un sinistro stradale è evidentemente solo ed esclusivamente il soggetto proprietario del bene in questione, v’è da chiedersi se la concessione in noleggio del veicolo attribuisca o meno al terzo conduttore la legittimazione attiva a proporre la relativa azione, nonché la titolarità del diritto al risarcimento dei danni.

In altri termini, ci si chiede, può colui il quale ha noleggiato il veicolo danneggiato agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti dallo stesso?

Sul punto, si ritiene che, diversamente da quanto può valere per il contratto di leasing, la struttura stessa del negozio di noleggio fa escludere questa possibilità.

In effetti, se nel contratto di leasing (o locazione finanziaria) il conduttore ha interesse a mantenere in perfette condizioni il bene in vista di un possibile futuro acquisto e quindi l’eventuale compromissione dello stesso può effettivamente determinare una diminuzione patrimoniale (anche in termini di lucro cessante) per il conduttore, non si può dire lo stesso con specifico riferimento al contratto di noleggio.

In quest’ultima tipologia di negozio, difatti, il conduttore, dietro pagamento di un canone periodico, ottiene il godimento della cosa che rimarrà sempre e comunque nella proprietà del noleggiante e che dovrà essere a quest’ultimo restituita al termine del negozio. Pertanto, il proprietario concedente è l’unico soggetto che subisce, nel caso di danneggiamento del veicolo, un danno patrimoniale.

Di conseguenza, ci si chiede: la cessione al conduttore del credito avente ad oggetto la somma di danaro dovuta dal danneggiante al proprietario del veicolo, a titolo di risarcimento dei danni riportati da quest’ultimo in conseguenza di un sinistro stradale, attribuisce o meno al cessionario la legittimazione e la titolarità del diritto a proporre la relativa azione risarcitoria in giudizio?

Questa questione assume sempre più importanza, avuto riguardo al fenomeno largamente in crescita dei veicoli “con targa polacca”, noleggiati presso società polacche o bulgare dagli stessi proprietari utilizzatori, al fine di abbattere gli alti costi dell’assicurazione in Italia.

Il predetto sistema presenta proprio questa problematica: nel momento in cui il veicolo noleggiato subisce danni (nella circolazione e non solo), il suo utilizzatore (che in realtà ne è proprietario) avrà notevoli difficoltà ad essere risarcito.

Invero, la cessione del relativo credito non attribuisce al conduttore/utilizzatore la legittimazione a proporre la relativa azione e la titolarità del diritto. All’uopo, si consideri che il credito di specie è un credito futuro ed eventuale, suscettibile di venire ad esistenza solo ed esclusivamente nel momento e nel caso in cui, accertato il verificarsi del sinistro, nonché la relativa responsabilità del danneggiante, quest’ultimo verrebbe condannato in giudizio al pagamento di una somma di danaro - a titolo di risarcimento dei danni – la quale costituirebbe proprio l’oggetto del credito.

In altri termini, come nella vendita di cosa futura, nella cessione del credito futuro, benché il contratto si perfezioni tra le parti per effetto del consenso, fino al momento in cui il credito viene ad esistenza (ossia nel caso di condanna del responsabile dell’illecito), l’accordo produce solo effetti obbligatori tra i contraenti (cedente e cessionario) e l’effetto traslativo del diritto si produrrà solo qualora il credito verrà ad esistenza.

Di conseguenza, dovrebbe comunque essere la società noleggiante, risultante sulla carta come proprietaria del veicolo, ad agire in giudizio per ottenerne il risarcimento dei danni.

In tal senso si è autorevolmente pronunciata in più occasioni la Suprema Corte, affermando il principio di diritto in forza del quale “la natura consensuale del contratto di cessione di credito - relativo a vendita di cosa futura, per la quale l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza - comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria” (Cfr. Cass. civ. n. 551/2012; Cass. civ. n. 6422/2003; Cass. civ. n. 17162/2002; Cass. civ. n. 3099/1995; Cass. civ. n. 3421/1977).